E’ indubbio che lo SPAM affolla le nostre caselle di posta elettronica e il fenomeno condiziona le legislature di vari paesi a prendere seri provvedimenti per garantire la protezione dei dati personali. Nel seguente link http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=29840 sono descritte ufficialmente le regole per un corretto invio delle e-mail pubblicitarie con il provvedimento generale n.39 maggio 2003.
Cosa è SPAM?
Inviare email pubblicitarie senza avere l’autorizzazione da parte del ricevente e SPAM.
E’ illegale inviare mail a chi non l’abbia esplicitamente richiesto o non lo abbia richiesto alla società che fornisce l’elenco dei contatti, acconsentendo che questa divulghi i suoi dati. Per inviare messaggi promozionali o pubblicitari occorre acquisire prima espressamente il consenso all’invio tramite il meccanismo dell’ “Opt-in” ovvero l’azione di un navigatore che, spontaneamente e volutamente, richiede l’invio di posta elettronica sottesa a una o più tipologie di argomenti.
“Opt-out” indica la categoria dei messaggi considerati spamming; tra gli Opt-out più frequenti ci sono quei messaggi che vengono inviati ad un indirizzo di posta elettronica per il solo fatto che tale indirizzo è facilmente reperibile on-line
I Messaggi pubblicitari possono essere suddivisi in due grandi Gruppi di riferimento: B2B (Business To Business) e B2C (Business To Consumer).
* B2B – Scambio e/o Vendita di prodotti, servizi, informazioni tra Aziende.
* B2C – Vendita di prodotti, servizi, informazioni tra Aziende e Consumer.
* dove per Consumer si intendono individui singoli o nuclei familiari fruitori finali del bene/servizio
acquistato: non impiegati nella produzione di altri beni produttivi
Il B2B offre aperture maggiori rispetto ad azioni rivolte verso soggetti privati. In particolare si fa riferimento alla possibilità d’invio di “Primi Contatti” sviluppati allo scopo di richiedere l’autorizzazione all’invio di una determinata comunicazione commerciale.
In questo contesto il “Primo Contatto”deve essere costruito in modo tale da fornire tutti i dettagli dell’Azienda proponente (eventuale marchio, recapiti telefonici, indirizzo, breve descrizione etc.) e NON deve contenere:
* dettagli sui prezzi di prodotti/servizi
* fotografie relative alla promozione
* spot pubblicitari
E’ invece possibile inserire un link, per permettere al destinatario di valutare l’affidabilità e la competenza del mittente, anche indirizzato alla pagina del prodotto/servizio promosso.
Per le comunicazioni B2C il discorso è diverso: i “Primi Contatti” vengono catalogati semplicemente come messaggi non sollecitati (Opt-out/SPAM). In breve, per essere veramente “in regola” occorre chiedere ai destinarari “SE” desiderano ricevere informazioni pubblicitarie e raccogliere puntualmente le loro specifiche manifestazioni di consenso. Non e’ lecito pertanto inviare il messaggio senza lo specifico consenso, anche se si lascia la possibilita’ ai destinatari di cancellarsi dalla newsletter.
* Comunicato stampa – 03 settembre 2003
-> Lo spamming a fini di profitto è un reato
-> http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=272444
Una società all’avanguardia nella lotta allo spam è la SPIN di Trieste che lo combatte con vigore su più fronti dal 1997 attraverso una propria unità operativa dedicata. Interessante la tabella statistiche dei report ‘Spam emesso dalla rete SPIN’ visibile da qui
Chi ha idee incoraggianti per una lotta concreta può lasciare un breve commento a un utente che ha una casella di posta (tanto quanto la vostra ne sono certo) simile a quella di casa vodafone con Totti e il buon Gattuso che cercano di agire da filtri antispam.